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Pensato per famiglie numerose o in particolari situazioni di disagio, il Bonus gas è uno sconto sulla fornitura del gas naturale che rende più leggera la bolletta. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Avevamo già parlato del Bonus elettrico in un post precedente, spiegando di cosa si trattava e in che modo richiederlo.
Questa volta ci occupiamo, invece, del Bonus Gas, lo sconto in bolletta riconosciuto a coloro che si trovano in condizioni economiche svantaggiate.
Il Bonus è stato introdotto per la prima volta, con decreto legge, nel 2009 e la gestione delle modalità operative di richiesta è affidata all’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas in accordo con i Comuni.

Chi ha diritto al Bonus gas?

Dal momento che il Bonus viene concesso per motivi economici la sua assegnazione si basa sull’indicatore ISEE che deve essere al di sotto di soglie stabilite ogni tre anni (secondo le indicazioni del Governo). In particolare per il 2017 le soglie sono le seguenti:

  • nuclei familiari con ISEE non superiore a € 8.107,5
  • famiglie numerose (con più di tre figli a carico) con indicatore ISEE non superiore a € 20.000

L’indicatore ISEE, però, non è l’unico requisito da rispettare. Chi lo richiede, infatti, deve essere intestatario di un contratto di fornitura con “misuratore gas di classe non superiore a G6”.
La classe del misuratore gas indica la quantità massima di gas che può essere trasportata fino al punto di fornitura e rappresenta, quindi, il criterio attraverso il quale si distingue una fornitura domestica da una fornitura industriale. Per conoscere la classe del misuratore prevista dal proprio contratto di fornitura è sufficiente chiederla al proprio fornitore.
I destinatari del Bonus vengono distinti tra:

  • clienti diretti: coloro che risultano intestatari di un contratto di fornitura del gas
  • clienti indiretti: ovvero chi utilizza per le proprie necessità domestiche un impianto di gas naturale condominiale.

Il Bonus può essere concesso anche a coloro che risultino intestatari di “forniture miste” di tipo condominiale, ovvero fornitura individuale (ad esempio per la cottura dei cibi) e centralizzata (acqua calda e riscaldamento) qualora ne sussistano i requisiti. Da precisare che per quanto riguarda le forniture centralizzate il Bonus può essere richiesto solo nel caso in cui il gas alimenti un’abitazione privata e non per i servizi comuni del condominio.
Sono esclusi dalla concessione del Bonus anche coloro che non usufruiscono di una fornitura di gas naturale trasportato da una rete di distribuzione (GPL o in bombola).

Come richiedere il Bonus

Come per il Bonus elettrico la richiesta può essere effettuata al Comune di residenza o ad altri enti indicati dal Comune (CSF, Patronati, Comunità montane).
Alla domanda, che deve essere compilata utilizzando i moduli scaricabili dal sito dell’Autorità dell’Energia (Vai al link) andranno allegati:

  • l’attestazione ISEE aggiornata
  • un documento di identità valido

Bisognerà anche indicare il codice PDR, il numero composto da 14 cifre che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale e che può essere facilmente recuperato dalla bolletta.
Per chi volesse chiedere sia il Bonus gas che il Bonus elettrico, l’Autorità mette a disposizione un unico modulo (Modulo A) per rendere più snella la richiesta.

Ma quant’è lo sconto in bolletta?

Il Bonus gas, il cui valore viene determinato dall’Authority entro il 31 dicembre di ogni anno, può variare in base ad una serie di condizioni di cui bisogna tenere conto e nello specifico in base:

  • alla categoria d’uso associata alla fornitura del gas
  • alla zona climatica in cui si trova il punto di consegna del gas
  • al numero di componenti della famiglia

Per calcolarlo basta andare sul sito dell’Autorità per l’energia a questo link.

Come fare a riscuotere il Bonus?

I clienti diretti ricevono il Bonus in bolletta come sconto sull’importo da pagare (tra i costi fatturati viene inserita una specifica voce che riguarda, appunto il Bonus).
I clienti indiretti, invece, ricevono una comunicazione da parte di SGAte in cui vengono informati della concessione del bonus e del periodo in cui possono riscuotere il bonifico. Qualora il bonifico non venisse riscosso nel periodo indicato, può essere richiesta la riemissione con un apposito modulo (Modulo G) con il quale è anche possibile delegare alla riscossione una persona diversa dall’intestatario della fornitura.
La riemissione, però, può essere richiesta solo un mese dopo la data di scadenza ultima indicata nella comunicazione SGAte.
Scaduti i 12 mesi del periodo di concessione del Bonus è necessario, qualora ne ricorrano le condizioni, ripresentare la domanda (il rinnovo non è automatico). Nel caso in cui le condizioni di ammissione originarie siano rimaste invariate può essere utilizzato il Modulo RS (per i rinnovi semplificati).

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